Vademecum “Rottamazione quinquies”: guida alla nuova sanatoria delle cartelle

Le risposte alle principali domande sulla nuova definizione agevolata delle cartelle prevista nella legge di Bilancio 2026.

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Rottamazione Quinquies guida

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha riproposto la Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“Rottamazione-quinquies). La misura, in scia con quanto previsto dalle precedenti formule, permette di estinguere il proprio debito senza corrispondere le somme accessorie dovute a titolo di interessi, sanzioni e aggio di riscossione.

Quali debiti è possibile rottamare?

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative del codice della strada irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Sono esclusi dalla definizione, come anche precisato dalle Faq, tutti i ruoli che hanno origine da tributi o sanzioni diversi da quelli sopra elencati, a titolo esemplificativo:

  • Sanzioni irrogate per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune;
  • Debiti contenuti in piani di pagamento della rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute;
  • Contributi consortili iscritti a ruolo;
  • Bollo autoveicoli;
  • Diritti camerali dovuti alle competenti camere di commercio;
  • Imposte dovute a seguito di accertamenti sostanziali, dunque non automatizzati e non formali;

Per conoscere quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies è disponibile il prospetto informativo in area riservata dell’Agenzia delle Entrate riscossione, documento che elenca le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di quanto già versato tramite eventuali altre rottamazioni).

Mancato pagamento precedenti definizioni agevolate

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi che erano già stati definiti con le prime tre rottamazioni/saldo-stralcio e revocati a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze.

Sono invece escluse le somme inserite nella precedente Rottamazione-quater (o nella Riammissione alla Rottamazione-quater) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è decaduti in quanto non tutte le rate scadute alla suddetta data risultano regolarmente versate.

Entità dello sconto

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti interessati dalla norma versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

In quante rate è possibile dilazionare?

Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro, quindi per definizioni di importo complessivo modesto (indicativamente inferiori ai € 5.400), il numero di rate bimestrali potrebbe essere più basso.

 Cosa succede in caso di mancato pagamento di una o più rate?

L’omesso ovvero insufficiente versamento comporta la decadenza quando riguarda:

  • la prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
  • due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
  • i carichi non sono più rateizzabili con gli strumenti legislativi “ordinari” ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.

Le Faq 16 e 17 dell’Agenzia delle Entrate riscossione chiariscono le regole di coordinamento in caso di mancato pagamento di una rata -diversa dall’ultima – del piano. In tal caso la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata. Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata sarà imputata alla precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

 Ruoli contenuti in precedenti rateazioni ordinarie, quale sorte?

Nel caso in cui il debitore abbia in essere precedenti dilazioni ex art. 19, DPR 602/1973 su ruoli che possono rientrare nell’ambito applicativo della rottamazione quinquies, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni sono sospesi.  Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

Tuttavia, può verificarsi la situazione in cui le precedenti rateazioni siano state attivate sia per debiti rottamabili che per debiti non rientranti nella rottamazione quinquies.  La Faq 19 affronta proprio questa ipotesi più articolata in cui, appunto, nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti eterogenei sotto il profilo della ammissibilità alla nuova definizione agevolata. In questa ipotesi, la sospensione opererà limitatamente ai carichi rottamabili. Per cui sarà onere del debitore attivarsi per il pagamento dei restanti ruoli che non rientrano nel perimetro della nuova rottamazione.

 

Presentazione dell’istanza: effetti

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2026, una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda contenente:
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
    • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
    • i moduli di pagamento precompilati;
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti “definibili”), siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

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