Si avvicina l’appuntamento annuale con la comunicazione all’anagrafe tributaria delle spese funebri sostenute nel corso del 2025. L’adempimento rientra nel novero dei flussi telematici introdotti dall’art. 3 comma 4, D. Lgs. 175/2014 e necessari per alimentare i dati della dichiarazione dei redditi precompilata ricavabile dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Tali oneri sono infatti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. d) Tuir, elementi di spesa detraibili al 19 per cento e vengono riportati nel quadro RP (mod. Redditi PF) o quadro E (mod.730) in presenza degli altri presupposti di legge.
Soggetti obbligati
L’art. 2, DM 13.1.2016 pone in capo ai soggetti che operano nel settore dei servizi funebri l’obbligo di comunicare le spese relative all’evento funebre dell’anno precedente. In particolare, la norma individua, quali soggetti obbligati alla comunicazione, coloro che “emettono fatture relative a spese funebri”. Data la genericità della norma, si ritiene che siano chiamati all’invio tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nella fornitura di un servizio funebre reso in dipendenza della morte di persone (Provvedimento Agenzia Entrate Prot.2016/27002, par.1)). Tuttavia, con una Faq pubblicata, l’Agenzia delle Entrate ha provato a circoscrivere l’ambito di applicazione della norma, prevedendo che l’obbligo di comunicazione “riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.”
Oggetto della comunicazione
La comunicazione consta nell’esposizione dell’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale. A tal riguardo, il criterio da seguire nella selezione delle spese da indicare poggia sulla spettanza della detrazione Irpef riconosciuta a fronte della spesa stessa.
L’obbligo della comunicazione potrebbe quindi ricorrere anche qualora non si tratti di spese funebri in senso stretto: sono da includere le spese sostenute per prestazioni di servizi o cessioni di beni forniti da imprese di onoranze funebri, così come le prestazioni di servizi o cessioni di beni “accessori”, purché sia chiara la loro finalità quali spese funebri, cioè sostenute in dipendenza della morte di persone e “attuali” rispetto all’avvenuto decesso.
Viceversa, a titolo esemplificativo, sono escluse:
- Le spese non liquidate con strumenti di pagamento tracciabili;
- Spese accessorie che non hanno un nesso rispetto all’evento funebre cui sono finalizzate;
- Le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri.
L’impresa deve necessariamente disporre il codice fiscale del contribuente che sostiene la spesa, in quanto indispensabile per consentire al cliente di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d), del TUIR. E’ inoltre obbligatorio popolare il campo relativo al Codice fiscale del defunto.
Scadenza e modalità di invio
Il termine per l’invio telematico della comunicazione in esame è indicato all’art. 16-bis, comma 4, D.L.124/2019, e corrisponde al 16 marzo dell’anno successivo al periodo di spesa in oggetto (dunque 16 marzo 2026 in relazione al periodo d’imposta 2025). L’elaborazione della fornitura telematica avviene attraverso apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione iniziale può essere, in un secondo momento, integrata, modificata, o annullata. Le specifiche tecniche distinguono infatti tre tipologie di invio: ordinario, sostitutivo o di annullamento. Più in dettaglio:
- Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
- Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Dopo l’invio, l’utente riceve un file “ricevuta” che riporta l’esito complessivo delle elaborazioni della fase di accoglienza telematica. Il sistema ricevente effettua dei controlli formali di rispondenza dei codici fiscali con quanto risultante negli archivi dell’Anagrafe tributaria. A seconda dei casi, le ricevute possono essere di acquisizione totale (non sono riscontrati errori e tutti i codici fiscali sono congruenti), acquisizione parziale (nel caso in cui uno o più codici fiscali comunicati non risultino presenti negli archivi dell’Anagrafe tributaria), scarto (in presenza di cd. errori bloccanti che impediscono l’elaborazione della fornitura telematica).







