Il decreto interministeriale del 4 maggio 2026, adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dato attuazione alla disciplina dell’iper-ammortamento introdotta dai commi da 427 a 436 dell’art. 1 della L. 199/2025. Il provvedimento riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, elencati negli allegati IV e V alla L. n. 199/2025, nonché i beni materiali destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’agevolazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e non ha rilevanza ai fini IRAP, maggiorando il costo di acquisizione del bene con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Misura della deduzione
La misura del beneficio, disciplinata dall’art. 4 del decreto attuativo, è differenziata per fasce di investimento: per la quota fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è del 180%, con un costo ammortizzabile complessivo pari al 280% del costo; per la quota da 2,5 a 10 milioni di euro, la maggiorazione è del 100% (costo ammortizzabile al 200%); per la quota da 10 a 20 milioni di euro, la maggiorazione è del 50% (costo ammortizzabile al 150%).
Procedura prevista dal decreto attuativo
La fruizione della maggiorazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, decorre dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta e che sia stata ricevuta l’attestazione di esito positivo delle verifiche da parte del GSE. L’accesso all’agevolazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile con SPID o CIE, e si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali. La comunicazione preventiva, di cui all’art. 3, comma 1, contiene i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione per i beni degli allegati IV e V e la data prevista di entrata in funzione per i beni rinnovabili. Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE sulla preventiva, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, indicando la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, corredata dai dati identificativi delle fatture agevolabili. Per i beni in leasing, il pagamento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente. La comunicazione di completamento, prevista dall’art. 3, comma 3, è trasmessa al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, termine prorogato di venti giorni in caso di richiesta di integrazioni documentali da parte del GSE. Un profilo di particolare rigidità, rispetto alla precedente disciplina Industria 4.0, è costituito dal fatto che la comunicazione di completamento può essere inviata solo dopo l’avvenuta interconnessione, che diviene così presupposto procedurale e non solo sostanziale del beneficio. Il GSE, entro dieci giorni dalla ricezione, comunica l’esito positivo delle verifiche ovvero richiede integrazioni, e il mancato invio nei termini comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto all’agevolazione. Il decreto impone inoltre un onere di reportistica periodica continuativa di particolare intensità. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione della maggiorazione, l’impresa è tenuta a trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno una comunicazione periodica contenente le informazioni sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e entro il successivo 30 giugno una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. Per i beni con ammortamento decennale, ciò significa oltre venti comunicazioni complessive, incluse quelle della fase iniziale.
Documentazione obbligatoria
La documentazione obbligatoria è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del decreto. Le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo o da un ente di certificazione accreditato, con idonea copertura assicurativa. Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. È venuta meno la semplificazione che, per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro, consentiva di sostituire la perizia con una dichiarazione del legale rappresentante. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da una certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.L. n. 39/ 2010. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del medesimo decreto. A differenza di quanto previsto per il Piano Transizione 5.0, non è riconosciuto alcun meccanismo di ristoro delle spese di certificazione, che restano interamente a carico del beneficiario, con un’incidenza particolarmente significativa per le piccole e medie imprese con investimenti modesti.
Cause di decadenza dal beneficio
Il decreto disciplina infine, all’art. 10, le cause di decadenza dal beneficio, tra cui il realizzo a titolo oneroso del bene o la sua destinazione a strutture produttive all’estero senza tempestiva sostituzione, l’assenza dei requisiti di ammissibilità, le false dichiarazioni e la mancata conservazione della documentazione. In parallelo, un’importante integrazione normativa è stata introdotta dal D.L. 38/2026, che ha modificato l’art. 16 del D.L. 13/2024, in materia di concordato preventivo biennale. La modifica prevede espressamente che tra le componenti deducibili dal reddito concordato si possa tenere conto anche della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’art. 1, commi da 427 a 436, della L. n. 199/2025. La disposizione opera sia per le nuove adesioni al concordato per il biennio 2026-2027, il cui termine è contestualmente slittato al 31 ottobre 2026, sia per i soggetti che hanno già aderito al concordato nel 2025. Ne consegue che, ai fini della determinazione del carico fiscale del contribuente che ha aderito al CPB, al reddito concordato vanno sommate algebricamente le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, e da tale somma può essere dedotta, oltre alla maggiorazione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, anche la maggiorazione per iper-ammortamento.







