Titolari effettivi: La Corte di Giustizia UE ripristina l’operatività del Registro

Svolta da Lussemburgo dopo la sospensione del Consiglio di Stato italiano: l'accesso ai dati sulla trasparenza societaria è salvo, anche se al ricorrere di determinate condizioni.

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Corte UE titolari effettivi

La Corte di giustizia dell’UE dà il definitivo “via libera” all’ operatività del Registro dei Titolari effettivi respingendo i ricorsi presentati dalle società fiduciarie. I Giudici si sono pronunciati definitivamente sulle cause riunite C-684/24 e C-685/24; la vicenda era nata dai ricorsi avanzati da società fiduciarie italiane che avevano promosso un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia), eccependo, in particolare, l’incompatibilità delle norme nazionali di recepimento di talune disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio con il diritto dell’Unione, nonché l’illegittimità di alcune disposizioni della direttiva stessa.

A seguito del rigetto dei loro ricorsi da parte del TAR (9 aprile 2024), le fiduciarie si sono rivolte al Consiglio di Stato, ottenendo la sospensione, (con l’ Ordinanza del 15 ottobre 2024), del Registro dei titolari effettivi per una questione attinente alla loro natura: sostenevano infatti che nel mandato fiduciario, al contrario di quanto avviene nel “trust”, il cliente mantiene la proprietà sostanziale dei beni affidati. Dunque secondo le ricorrenti, gli obblighi di trasparenza imposti violerebbero il diritto dell’Unione sia perché il mandato fiduciario non sarebbe assimilabile a un trust, sia perché l’accesso del pubblico alle informazioni inciderebbe in modo sproporzionato sui diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. La natura stessa delle società fiduciarie, pertanto, avrebbe di per se sé già come pilastro la segretezza del nome del fiduciante e tali schemi societari dovevano essere sottratti agli obblighi di comunicazione al registro dei titolari effettivi.

Il Consiglio adito, a sua volta, ha presentato alla Corte di giustizia UE due distinte domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti la validità e l’interpretazione delle norme interessate.  Con sentenza del 21 maggio 2026, la Corte ha però smontato la tesi dei ricorrenti: l’assenza di un passaggio di proprietà non impedisce di considerare il mandato fiduciario come un “istituto giuridico affine al trust”.  Secondo la Corte, il mandato fiduciario italiano, pur non comportando necessariamente il trasferimento della proprietà dei beni, realizza comunque una separazione tra titolarità formale e interesse sostanziale atta a celare opacità patrimoniali e schermature soggettive. I giudici di Lussemburgo hanno inoltre stabilito che la pubblicazione dei dati in ossequio gli obblighi di trasparenza non viola i diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati personali (Artt. 7 e 8 della Carta UE); l’accesso del pubblico è infatti tutelato e bilanciato poiché subordinato alla dimostrazione di un “interesse legittimo.” La sentenza, di fatto, supera una interpretazione rigida e formalistica della nozione di trust, privilegiando un approccio incentrato sugli effetti economici e sull’idoneità del meccanismo fiduciario a occultare il titolare effettivo.

Infine, la sentenza valida la scelta italiana di affidare alle Camere di Commercio (organi amministrativi non giudiziari) il compito di decidere sulle richieste di deroga all’accesso ai dati. La limitazione all’accesso può aver luogo quando il titolare effettivo rischi di essere esposto a frode, violenza, intimidazione o altri pericoli sproporzionati.

A seguito di questa pronuncia europea, il Consiglio di Stato dovrà revocare la sospensiva e respingere i ricorsi, sbloccando definitivamente il Registro dei titolari effettivi.

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