La cancellazione della società estingue l’illecito “231”

La Cassazione analizza l’effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese sui giudizi "231" in corso

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Corte di Cassazione Roma Piazza Cavour

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16218 depositata il 5 maggio 2026, è intervenuta sul tema degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese in relazione alla responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. n. 231/2001.

Il dibattito nasce dalla mancata previsione esplicita, all’interno del Decreto, delle conseguenze derivanti dall’estinzione della società nel Registro delle imprese. Infatti, pur venendo espressamente contemplate cause come la prescrizione o l’amnistia, nulla si dispone  nell’ipotesi di cancellazione del soggetto giuridico.

La Suprema Corte  ha stabilito il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetti “estintivi” relativamente all’illecito 231.

Precedente orientamento

In passato, un orientamento più rigido tendeva a escludere che la cancellazione potesse fermare il braccio della giustizia. Le ragioni di questa visione erano principalmente due, in primis il principio di tassatività delle cause estintive, secondo cui non si possono aggiungere nuove motivazioni di estinzione oltre a quelle previste dalla legge (Cass n. 9006/2022); in secondo luogo, il timore che la cancellazione venisse utilizzata come un escamotage tattico per sottrarsi alle sanzioni pecuniarie o interdittive attraverso lo scioglimento volontario della società.

Il nuovo orientamento

L’assetto interpretativo è stato ribaltato con la recente sentenza n. 16218/2026, in cui la Cassazione ha stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito contemplato dal D.Lgs 231/2001. Per effetto di tale principio di diritto, una volta che la società cessa di esistere formalmente attraverso la procedura di liquidazione e successiva cancellazione, ogni pretesa sanzionatoria legata al decade in modo irreversibile.

Varie sono le argomentazioni di diritto sulle quali poggia tale orientamento ermeneutico.

Cancellazione della società con effetti “costitutivi”

Ai sensi dell’articolo 2495, comma 2 del Codice Civile, la cancellazione dal registro delle imprese ha un’efficacia cosiddetta “costitutiva”. Questo significa che, dal momento in cui l’ufficiale del registro annota la fine della società, questa cessa di esistere per l’ordinamento in modo tombale. Tale effetto è irreversibile e si produce anche se rimangono debiti non pagati o rapporti giuridici ancora aperti.

Cancellazione ente equiparabile alla “morte” dell’imputato

L’articolo 35, D.Lgs 231/2001, stabilisce che all’ente si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni processuali previste per l’imputato. Seguendo questo filo logico, la Cassazione ha affermato che la cancellazione della società produce effetti analoghi a quelli della morte dell’imputato, dunque come il decesso estingue il fatto illecito commesso dalla persona fisica, così la morte della persona giuridica estingue l’illecito amministrativo dipendente da reato: in altri termini l’azione punitiva dello Stato non può proseguire contro un fantasma giuridico.

Responsabilità non estendibile a terzi

Uno dei punti più delicati dell’analisi riguarda la posizione di soci e liquidatori dopo la cancellazione. Se lo Stato potesse trasferire l’obbligo di pagare la sanzione 231 sui soggetti terzi, si violerebbe il principio di personalità della responsabilità. In altre parole, poiché la sanzione nasce per punire l’ente, non può essere “ereditata” da chi ne faceva parte.

La Corte ha inoltre stabilito che l’effetto estintivo della cancellazione ha una portata generale e oggettiva,  a nulla rilevando le motivazioni che giustifichino tale cancellazione.

 

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