Con la L. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha deciso di cambiare nuovamente rotta in materia di incentivi agli investimenti delle imprese. Dopo alcuni anni caratterizzati dalla presenza del credito d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, si è scelto di tornare al passato, riproponendo l’ormai collaudato meccanismo dell’iper-ammortamento. La misura, contenuta nei commi da 427 a 436 dell’art. 1, è destinata a sostenere gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0“, offrendo un vantaggio fiscale non trascurabile sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto. La finestra temporale per effettuare gli investimenti è piuttosto ampia: si va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con una modifica in corso d’opera rispetto alle bozze iniziali che avevano ipotizzato una scadenza più ravvicinata. L’estensione del periodo agevolabile, frutto di un emendamento governativo, risponde alle esigenze delle imprese manifatturiere, spesso chiamate a programmare interventi complessi e pluriennali che mal si conciliano con orizzonti temporali troppo stretti.
Dal punto di vista soggettivo, l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Restano pertanto esclusi i lavoratori autonomi, i contribuenti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale. Particolare attenzione meritano le società tra professionisti (STP): se qualificate come titolari di reddito d’impresa, possono accedere al beneficio. La norma, inoltre, pone alcune condizioni di accesso piuttosto stringenti: non possono beneficiare dell’iper-ammortamento le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o comunque sottoposte a procedure concorsuali. Sono altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. A ciò si aggiunge la necessità di rispettare, per tutta la durata del periodo di fruizione, le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Si tratta di requisiti che, seppur non nuovi in questo tipo di agevolazioni, richiedono un’attenta attività di monitoraggio da parte delle imprese, chiamate a dimostrare la propria regolarità sotto molteplici profili.
Passando al piano oggettivo, l’iper-ammortamento si applica a due distinte categorie di beni. La prima riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi, compresi rispettivamente negli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si tratta, in sostanza, dei classici beni “Industria 4.0“: macchinari, robot, sistemi di automazione, software avanzati, piattaforme di intelligenza artificiale e tutte quelle tecnologie digitali che consentono di rendere l’impresa più moderna, efficiente e connessa. La seconda categoria, di grande attualità, riguarda i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto concerne specificamente l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 181/2023, vale a dire moduli ad alta efficienza prodotti in Stati membri dell’Unione europea. Un vincolo, quest’ultimo, che si inserisce in una più ampia clausola di localizzazione: tutti i beni agevolabili, infatti, devono essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Il cuore dell’agevolazione risiede nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione, che opera in via extracontabile producendo una variazione in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del Tuir, è articolata su tre scaglioni. Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il costo è maggiorato del 180 per cento. Per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro, la maggiorazione scende al 100 per cento. Infine, per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, si applica una maggiorazione del 50 per cento. Si tratta di percentuali significative, che riprendono sostanzialmente l’impianto già sperimentato in passato, modulando l’intensità dell’incentivo in funzione della dimensione dell’investimento e favorendo in particolare le piccole e medie imprese. Sul piano operativo, la base di calcolo è rappresentata dal costo dei beni così come determinato ai sensi dell’art. 110 del Tuir, comprensivo quindi degli oneri accessori di diretta imputazione. Particolare attenzione merita il trattamento dell’IVA: qualora risulti totalmente indetraibile, l’imposta concorre alla formazione del costo agevolabile.
Uno degli aspetti più discussi della nuova disciplina riguarda la gestione del rapporto con i precedenti regimi agevolativi. La L. 199/2025 stabilisce espressamente che la maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1, comma 446, della L. 207/2024. Si tratta degli investimenti effettuati nel cosiddetto “termine lungo“, vale a dire dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20 per cento del costo. Le imprese che hanno programmato investimenti in questo arco temporale devono quindi verificare con attenzione quale regime risulta applicabile, evitando pericolose sovrapposizioni.
Sotto il profilo procedurale, la novità più rilevante riguarda il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Per l’accesso al beneficio, l’impresa è tenuta a trasmettere in via telematica, attraverso una piattaforma sviluppata dal GSE, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati che saranno definiti con un successivo decreto attuativo. Il GSE, sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, gestirà le procedure di accesso, i controlli e il monitoraggio degli oneri a carico dello Stato. Si tratta di un cambio di passo significativo rispetto al passato, quando per il riconoscimento dell’iper-ammortamento era sufficiente un’autocertificazione o una perizia. Ora l’onere documentale si fa più pregnante, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità degli investimenti.
Un aspetto meritevole di segnalazione riguarda le conseguenze della cessione del bene agevolato o del suo trasferimento all’estero. La norma prevede che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene ovvero la sua destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che nello stesso periodo d’imposta l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nell’ipotesi in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Si tratta di una disposizione che evita penalizzazioni eccessive in caso di sostituzioni tecnicamente necessarie o di riorganizzazioni aziendali.
Tra le questioni rimaste aperte, merita un cenno la soppressione, avvenuta in sede di emendamento governativo, della maggiorazione aggiuntiva inizialmente prevista per gli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. La bozza originaria della norma prevedeva una premialità per i beni in grado di migliorare l’efficienza della struttura produttiva di almeno il 3 o il 5 per cento, con aliquote che avrebbero potuto raggiungere il 220 per cento. La scelta di eliminare questa previsione ha suscitato qualche perplessità, soprattutto alla luce degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione. Tuttavia, è probabile che il legislatore abbia preferito concentrare gli incentivi “green” su strumenti più mirati, come il Piano Transizione 5.0, lasciando all’iper-ammortamento il compito di sostenere prevalentemente la digitalizzazione e l’automazione.
Sul versante dei chiarimenti interpretativi, in attesa di prassi ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, appare ragionevole ritenere che conservino validità, per quanto compatibili, i principi espressi in passato in materia di super e iper-ammortamenti. Si pensi, ad esempio, ai criteri per l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, da determinarsi secondo le regole generali dell’art. 109 del Tuir, o alle modalità di calcolo della maggiorazione in caso di contratti di leasing o di appalto. In ogni caso, sarà fondamentale attendere il decreto attuativo annunciato, che dovrà stabilire nel dettaglio modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni al GSE.







