Trasporto rifiuti: Iva al 10 per cento ad ampio spettro

Nel parere reso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta alla consulenza giuridica n. 6/2026, viene sciolto ogni dubbio sull’ applicazione dell’aliquota ridotta al 10 per cento al trasporto dei rifiuti

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Iva trasporto

La disciplina Iva nella filiera dei servizi di gestione dei rifiuti è stata rivisitata dal legislatore all’interno della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). L’intervento normativo, racchiuso all’articolo 1, comma 49 della citata Legge, ha in particolare ristretto il perimetro di applicazione dell’aliquota ridotta al 10 per cento, escludendo dal novero dei servizi agevolati le attività di smaltimento in discarica e le altre operazioni “terminali” che non permettono il recupero del rifiuto. In base alla nuova formulazione (n.127-sexiesdecies, Tab.A) Parte III del Decreto Iva) viene infatti disapplicata l’Iva ridotta alle “prestazioni di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia”. L’inciso letterale è stato fonte di dubbi e incertezze interpretative, sfociate nell’interrogazione parlamentare 5-03851 dell’On. Comaroli, il quale chiedeva un chiarimento ufficiale sulla portata di questa nuova esclusione. Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta alla consulenza giuridica n.6/2026, in cui si sofferma sul trattamento iva delle prestazioni di trasporto destinate allo smaltimento di rifiuti.

Iva: requisiti di applicazione dell’aliquota al 10%?

L’agevolazione Iva va attentamente esaminata sia sotto il profilo della tipologia di attività svolta in senso stretto (gestione, stoccaggio, trasporto, conferimento etc.) sia sotto il profilo del genere di rifiuto trattato. La formulazione normativa subordina l’applicabilità dell’Iva con aliquota del 10 per cento al riscontro:

  • del presupposto da verificare in termini di rispondenza dell’attività di gestione a quella predefinita dalla legge;
  • corrispondenza del rifiuto concretamente gestito, alla nozione di rifiuto urbano o speciale concepita dalla norma.

Avuto riguardo alla natura delle attività, il riferimento cardine è individuato al n.127-sexiesdecies, Tab.A) Parte III del Decreto Iva, in cui si ricomprendono nel novero delle prestazioni agevolate “le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo”. Per “gestione” del rifiuto, stante l’espresso richiamo all’ articolo 183, comma 1, lettera n), del Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006)., si intende in senso ampio “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”. In buona sostanza, nell’accezione di “gestione” sono collocano e lavorazioni e fasi del ciclo antecedenti al conferimento in discarica. Non rientrerebbero invece nella nozione di rifiuto le operazioni di prelievo e altre attività assimilate preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene. Altresì, resta escluso dal novero delle attività, il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Come accennato in premessa, quest’ ultima esclusione è stata trasfusa nella Legge di Bilancio 2025 che ha appunto disapplicato l’aliquota del 10 per cento per le attività diconferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia”, al fine di armonizzare l’attuale assetto impositivo alle direttive unionali in tema di economia circolare. La legislazione unionale tende infatti a dissuadere lo smaltimento in discarica che dovrebbe costituire una opzione residuale rispetto alle alternative previste dal recupero.

L’inciso letterale è stato tuttavia fonte di incertezze interpretative e dibattiti tra gli addetti ai lavori, sfociati nell’interrogazione parlamentare 5-03851 dell’On. Comaroli. In tale occasione, il Mef aveva chiarito che per “conferimento in discarica” dovesse intendersi l’operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e “non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla norma in esame, deve considerarsi rientrare nelle «prestazioni di gestione» con IVA agevolata”.  

Con riferimento alla tipologia di rifiuto, la norma contempla alcuni rifiuti urbani e speciali di cui al Testo Unico dell’Ambiente.

Quanto alla nozione di rifiuto urbano oggetto di trattamento, come anche ribadito dal Provv. Agenzia entrate (Cons.giuridica n. 954-28/2017) occorre rifarsi al dettato di cui all’art.183 comma 1, lett. b-ter) del Testo unico dell’ambiente, che riporta questa elencazione tassativa di categorie di rifiuto:

  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati negli allegati del Testo ambientale L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3.

Relativamente ai rifiuti speciali, la legge individua esclusivamente gli scarti di cui all’ art. 184, comma 3, lett.g) del sopra menzionato Testo, ovvero:

  1. rifiuti derivanti dallo smaltimento di rifiuti;
  2. fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

 Trasporto rifiuti: Iva al 10 per cento a prescindere dalla destinazione del rifiuto

L’attività di trasporto del rifiuto, secondo quanto riferito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), rientra nella più ampia definizione delle attività di “gestione del rifiuto”, da ricercarsi all’interno del Testo Unico dell’Ambiente. L’amministrazione finanziaria è stata interpellata di recente da un’Associazione di rappresentanza delle imprese operanti nel comparto “trasporto e logistica” al fine di ottenere un chiarimento sull’aliquota da applicare al trasporto dei rifiuti urbani e speciali destinati non al recupero, bensì allo smaltimento.  In tale contesto, l’organizzazione istante ipotizzava di poter applicare l’iva al 10 per cento a tutte le attività di trasporto “puro”, ivi comprese quelle antecedenti e finalizzate allo spostamento del rifiuto da conferire e smaltire in discarica.

In altri termini, il nodo da sciogliere atteneva alla possibilità di svincolare, sotto il profilo giuridico tributario, l’attività di trasporto da quella finale di smaltimento del rifiuto.

L’Agenzia delle Entrate, nell’affrontare il quesito sottoposto, ha acquisito un parere tecnico dal Mase, che si è espresso definendo il trasporto come un’operazione di gestione dei rifiuti ontologicamente autonoma e distinta dalle altre operazioni gestorie sotto il profilo autorizzatorio e degli adempimenti connessi e, proprio in virtù di ciò, separata e distinta rispetto sia alla fase antecedente relativa alla raccolta sia rispetto alle successive fasi di recupero o smaltimento.

L’ Agenzia delle Entrate ha fatto proprio questo orientamento concludendo che il trasporto costituisce un’operazione autonoma sempre soggetta all’aliquota del 10 per cento con elisione di qualsiasi vincolo di accessorietà ex articolo 12 del Decreto Iva, ben potendo le imprese fatturare con iva agevolata anche il trasporto con causale di smaltimento in discarica, quindi a prescindere dalla destinazione finale dei rifiuti in transito.

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