In un recente documento di prassi l’Amministrazione finanziaria ha analizzato regime iva e modalità di fatturazione delle prestazioni rese dagli osteopati e altri professionisti, facendo un distinguo netto tra coloro i quali esercitano una delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ed individuate con decreto del Ministero della Salute (DM 17 maggio 2002), da coloro che risultano privi di tale requisito soggettivo.
Il campo di applicazione dell’esenzione ex art. 10, comma 1) n.18 accorda l’ esenzione IVA per le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza” e, stante il richiamo espresso all’art. 99, RD 1265/34, anche alle altre professioni ausiliarie attratte alla vigilanza sanitaria (es. odontotecnico ed ottico).
Dunque, per individuare il campo di applicazione dell’esenzione in parola occorre accertare congiuntamente il duplice requisito (Risposta n. 215/2021):
- oggettivo, ossia si deve trattare di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;
- soggettivo, ovvero che le prestazioni devono essere rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo le disposizioni dello Stato.
Con specifico riguardo alla professione dell’osteopata, è stato precisato che, attualmente, non risulta stipulato l’accordo per l’individuazione dei criteri di riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia. Questa figura rientrerebbe pertanto tra le professioni tecniche della prevenzione, ma non fra quelle sanitarie, ragion per cui le prestazioni non possono beneficiare dell’esenzione IVA (Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026).
Ad analoga conclusione giunge la prassi dell’Agenzia con riferimento all’operatore chiropratico e chinesiologo, rispetto ai quali non è stata ancora espletata l’istituzione della professione sanitaria.
Le prestazioni rese da questi ultimi, pertanto, devono dunque essere assoggettate ad Iva (salvo l’adozione del regime agevolato forfettario ex L.190/ 2014).
Di diverso avviso sembra essere invece la giurisprudenza, che invece valorizza l’elemento sostanziale della prestazione (ex multis, Cass. n. 13230/2024,ordinanza Cass. n. 6868/2021 causa C-597/17, Corte UE). Secondo questo orientamento, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, il requisito oggettivo della natura medica della prestazione prevale su quello soggettivo.
La soggezione a vigilanza sanitaria delle arti sanitarie risulta dirimente anche ai fini dell’applicazione dell‘obbligo di fatturazione elettronica B2C. Ciò in quanto, il divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario è efficace solo per coloro che sono tenuti, ai sensi dell’art. 10-bis, DL 119/2018, all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Tale categoria di soggetti è identificata proprio da coloro che svolgono professioni sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99, RD 1265/1934 e individuati dal Decreto ministeriale. Ciò considerato, osteopati, chiropratici e chinesiologi sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica.
La Risoluzione n. 9/2026, ha inoltre fatto luce sulla modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie rese da operatori sanitari (vigilati) verso persone fisiche, ma soggette ad Iva in quanto carenti del requisito di cui all’articolo 10 del Decreto Iva. A tal riguardo, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che il divieto di fatturazione elettronica in tali casi non si applica soltanto con riguardo ad operazioni esenti da IVA, ma anche, ad esempio, alle operazioni “ivate”, quali posson essere le spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici con marcatura CE, fra cui possono rientrare le lenti a contatto o gli apparecchi per facilitare l’audizione, soggetti ad aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 30 della Tabella A, Parte II allegata al decreto IVA.







