Il coordinamento tra regime forfettario e concordato preventivo biennale (c.d. Cpb) continua a riservare sorprese ai contribuenti, come dimostra la recente risposta all’interpello n. 87 del 30 marzo 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito ad un aspetto particolarmente delicato: la sorte del Cpb per i contribuenti che, dopo aver aderito all’istituto in qualità di forfettari, superano la soglia dei 150 mila euro di ricavi o compensi, avendo nel frattempo optato per il regime semplificato.
Il caso esaminato riguarda un contribuente che ha applicato il regime forfettario fino al 2023 e che, per scelta volontaria (non per superamento dei limiti), è passato al regime semplificato a partire dal 2024. Costui aveva comunque aderito al Cpb entro il 31 ottobre 2024, compilando il quadro LM della dichiarazione Redditi PF 2024 nella sezione riservata ai soggetti forfettari, accettando la proposta dell’Agenzia. Nel corso del 2024, tuttavia, ha incassato compensi superiori a 150 mila euro, superando così la soglia che rappresenta il limite dei ricavi per il forfettario (100mila euro) maggiorato del 50 per cento. La domanda era se, nonostante il superamento e il passaggio al regime semplificato, potesse ugualmente beneficiare del Cpb per l’anno 2024. L’Agenzia delle entrate ha risposto negativamente, con un ragionamento articolato che parte dalla distinzione tra cause di esclusione e cause di cessazione. L’art.11, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 esclude dal Cpb chi aderisce al regime forfettario nel primo anno di concordato. Come già chiarito dalla FAQ n. 3 del 15 ottobre 2024, tuttavia, non esiste una norma speculare che escluda o faccia cessare il Cpb per chi, viceversa, fuoriesce dal regime forfettario passando a un regime ordinario o semplificato. Quindi, di per sé, il solo passaggio al semplificato non determina la decadenza. Ma ciò non significa che il concordato sopravviva a qualsiasi evento. Il mantenimento degli effetti del Cpb è infatti subordinato al rispetto dell’art. 32 del medesimo decreto, che elenca le cause di cessazione. In particolare, la lettera b-bis) del comma 1 stabilisce che il concordato cessa di avere efficacia nel periodo d’imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi previsto per il regime forfettario (100mila euro) maggiorato del 50 per cento, ossia 150mila euro. La circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha spiegato che questa fascia di tolleranza (tra 100mila e 150mila euro) è stata introdotta per garantire stabilità al Cpb: fino a 150mila euro il concordato resta valido anche se si fuoriesce dal regime forfettario; oltre tale soglia, invece, decade. Nel caso di specie, il superamento dei 150mila euro integra pienamente la causa di cessazione.
L’aspetto più rilevante della risposta è un altro: l’Agenzia chiarisce che tale cessazione opera anche se il contribuente, come nell’istanza, ha optato per il regime semplificato e non applica più il regime forfettario nel 2024. La motivazione è la seguente: il contribuente ha aderito al Cpb in qualità di soggetto forfettario, e la proposta dell’Agenzia è stata elaborata sulla base dei dati del 2023, anno in cui egli era in tal regime. La qualificazione soggettiva ai fini del concordato rimane quindi quella originaria, indipendentemente dalle scelte successive. Se così non fosse, si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata: chi resta nel regime forfettario vedrebbe cessare il Cpb oltre i 150mila euro, mentre chi fuoriesce volontariamente potrebbe continuare a goderne, il che non avrebbe senso. Le conseguenze pratiche sono immediate e significative: il contribuente che supera i 150mila euro di ricavi o compensi nel 2024 non può più beneficiare degli effetti del Cpb per quell’anno e deve, di conseguenza, determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie del regime semplificato, applicando l’IRPEF e le relative addizionali, senza alcuna agevolazione derivante dal concordato.
La risposta all’interpello, sebbene riguardi il passato, potrebbe indurre alcuni contribuenti a intervenire tramite ravvedimento operoso per correggere dichiarazioni eventualmente non conformi. La posizione dell’Agenzia è netta: la cessazione del Cpb per superamento della soglia dei 150mila euro è automatica, non richiede alcuna comunicazione formale e non può essere evitata optando per un regime diverso nel corso dell’anno. La logica sottostante è quella di preservare la coerenza tra il momento genetico del concordato (che guarda all’anno precedente) e le cause di cessazione (che si basano su eventi oggettivi legati all’effettiva dimensione dell’attività). I contribuenti che avevano confidato nella possibilità di superare tranquillamente i 150mila euro senza perdere il Cpb devono oggi ricredersi: ciò che conta non è il regime fiscale applicato nell’anno di efficacia del concordato, bensì la qualificazione soggettiva con cui è stata fatta l’adesione. Solo così si evita che l’istituto diventi uno strumento elusivo e si garantisce che resti ancorato a una rappresentazione fedele della capacità reddituale del contribuente.
L’Agenzia ha comunque precisato che il parere è limitato al quesito specifico e non implica valutazioni su altri requisiti di accesso o su ulteriori cause di esclusione, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.







