Compensazione cartelle in F24: condizioni e regole di applicazione

Quando opera la speciale forma di compensazione tra cartelle per imposte erariali e crediti relativi alle medesime imposte?

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Cartelle Ade riscossione

Compensazione ruoli con crediti erariali: quando è possibile?

Uno dei problemi che potrebbe presentarsi per coloro che vantano crediti relativi a imposte erariali risiede nell’impossibilità, totale o parziale, di utilizzare in compensazione i medesimi mediante le tradizionali forme di compensazione in F24, in quanto i debiti da regolare sono stati affidati all’agente della riscossione.

Analoga limitazione potrebbe altresì verificarsi laddove i debiti che si intende saldare non siano ancora iscritti a ruolo, ma i crediti disponibili risultino inutilizzabili ex lege per effetto della presenza di altri debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, stante il divieto di compensazione fino a concorrenza del suddetto importo sancito dall’articolo 31, comma 1, D.L.  78/2010.

Per ovviare a questo impasse, il legislatore ha introdotto una speciale forma di compensazione prevista dal medesimo articolo 31 citato, in forza della quale è consentita la compensazione di cartelle recanti imposte erariali con crediti d’imposta erariali.

La legge, più precisamente, permette di operare la compensazione delle partite di debito iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle medesime imposte, attraverso il modello F24, alla stregua di quanto avviene per le normali compensazioni correnti ex art. 17 d.lgs. 241/1997.

In particolare, i ruoli che possono essere estinti si riferiscono alle imposte erariali ed agli oneri accessori relativi, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell’agente della riscossione.

Il pagamento, parziale o totale, riguarda dunque non solo la quota tributo insita nelle cartelle, ma anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo stesso.

Si sottolinea inoltre che possono formare oggetto di compensazione le sole cartelle che si riferiscono a imposte erariali. Restano quindi escluse dall’ambito di applicazione della suddetta compensazione speciale, a titolo esemplificativo:

  • Debiti iscritti a ruolo per contributi previdenziali e assistenziali
  • Debiti iscritti a ruolo per diritti camerali dovuti alle camere di commercio;
  • Debiti iscritti a ruolo per tasse automobilistiche.

Parallelamente, i soli crediti che possono essere utilizzati in compensazione sono quelli relativi ad imposte erariali, restando così esclusi crediti aventi diversa genesi.

Procedura e modalità di compensazione

Le modalità di compensazione sono state stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011.

Tecnicamente, la compensazione ha luogo utilizzando il modello F24 “ACCISE”, indicando il codice tributo “RUOL” (istituito con risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011), avendo cura di contrassegnare nel campo “Prov.” l’ambito di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico.

Ai sensi dell’art. 4 del richiamato decreto del 10 febbraio 2011, viene inoltre previsto che, nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite dall’agente della riscossione stesso. L’Agenzia mette a disposizione il modello RC1 (Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti), con cui è possibile indicare su quali cartelle/ruoli occorre imputare il credito in compensazione. Tale comunicazione può esser effettuata entro 3 giorni: in assenza di tale comunicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata invece “d’ufficio” dall’agente della riscossione.

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