Con Circolare n. 14 del 09/02/2026, l’Istituto ha pubblicato i parametri di determinazione dei contributi Inps dovuti dalle imprese iscritte alla gestione artigiani e commercianti, dedicando, come di consueto, un paragrafo dedicato ai contribuenti in regime forfettario che intendano fruire dello sconto Inps.
L’agevolazione e la domanda da presentare
In particolare, tutte le imprese (artigiane e commercianti) che adottano il regime fiscale forfettario di cui alla L.190/2014, possono esercitare l’opzione per la riduzione pari al 35% dei contributi. La possibilità è normativamente prevista all’articolo 1, comma 77, L.190/2014 e trattasi di un incentivo strutturale.
L’applicazione dello sconto è subordinata alla presentazione di apposita domanda che deve aver luogo entro il 28 febbraio dell’anno per cui si intende usufruire dello sconto, se l’impresa risultava in attività nell’anno precedente. Viceversa, precisa la Circolare, per coloro che intraprendono l’attività nell’anno in corso, non è prevista una scadenza predefinita ma vi è la raccomandazione di procedere alla comunicazione con “la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione. Dunque, ad esempio avuto riguardo alle opzioni efficaci per il 2026:
- Soggetti in attività prima al 31.12.2025, la scadenza per l’inoltro della domanda è fissata al 28 febbraio 2026;
- Se l’impresa è nata nel 2026, occorre provvedere a più presto all’inoltro della domanda, non appena il soggetto risulta esser iscritto alla gestone previdenziale.
Inoltre c’è da segnalare che per il 2026, il termine non slitta al 2 marzo come ci si sarebbe atteso cadendo il 28 febbraio 2026 nel giorno di sabato.
Si sottolinea che la comunicazione non deve essere ritrasmessa ogni anno ed è valida fino alla revoca della scelta: l’agevolazione è infatti riconosciuta fintanto che permangano i requisiti previsti per l’accesso al regime forfettario e semprechè non si rinunci volontariamente al suddetto regime.
Dunque, lo sgravio si applicherà automaticamente nel 2026 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale negli anni precedenti, semprechè permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2026 oppure non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. Da ultimo, si ricorda che il regime agevolato in parola non è cumulabile con lo sgravio 50 per cento riconosciuto alle neo-imprese 2025.
I termini di pagamento dei contributi
Le scadenze di pagamento dei contributi non cambiano rispetto agli anni precedenti. Più in dettaglio, devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24. Il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito ha luogo alle seguenti scadenze:
- 18 maggio 2026 (1° trimestre 2026)
- 20 agosto 2026 (2° trimestre 2026)
- 16 novembre 2026 (3° trimestre 2026)
- 16 febbraio 2027, (4° trimestre 2026)
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026, devo invece esser pagati entro i termini corrispondenti a quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche:
- 30 giugno (saldo 2025 e primo acconto 2026)
- 30 novembre (secondo acconto 2026)
E’ inoltre possibile posticipare il versamento del saldo 2025 + primo acconto 2026 dal 30 giugno al 31 luglio, maggiorando le somme dovute dello 0,4 per cento, oppure rateizzare in numero massimo di 7 rate, a patto che la rateazione si concluda entro il 16 dicembre 2026.
Come presentare la domanda?
La domanda deve essere presentata accedendo al cassetto previdenziale artigiani e commercianti, selezionando l’apposito servizio dedicato alle domande telematizzate. L’istanza include alcune autodichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di legge legittimanti l’adozione del regime fiscale forfettario ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014.







