Abitazione in comodato ai familiari: l’usufrutto su altro immobile può bloccare lo sconto Imu

La riduzione del 50% della base imponibile IMU sul comodato familiare spetta solo a determinate condizioni cumulative

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Prima casa_agevolazione registro

L’Imu gravante sull’immobile concesso in comodato continua a rappresentare una questione delicata per molti contribuenti, specie laddove si intenda usufruire dell’agevolazione riconnessa alle abitazioni assegnate in comodato a familiari in linea retta. La riduzione dell’imposta corrispondente al 50%, infatti, non dipende solo dal contratto registrato o dal rapporto di parentela, ma altresì dalla situazione patrimoniale del comodante.

Giova ricordare l’articolo 1, comma 747, L.160/2019, prevede che la base imponibile IMU possa essere ridotta del 50% per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

La suddetta agevolazione, però, può essere concessa a patto che sussistano congiuntamente tali ulteriori condizioni: il contratto di comodato sia registrato; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda in Italia al massimo un solo altro immobile, purché si tratti di un immobile adibito a propria abitazione principale, sito nello stesso Comune dove si trova l’immobile dato in comodato e non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Avuto riguardo all’ultimo requisito,  si segnala l’importante puntualizzazione da parte della Cassazione. Infatti, con l’Ordinanza n. 17940/2026, il giudice di legittimità afferma che rilevano, in quanto “immobili posseduti”, non solo gli immobili abitativi di proprietà del comodante, ma anche quelli su cui il comodante ha la titolarità di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) o, comunque, di un diritto in ragione del quale sorge la soggettività passiva ai fini dell’IMU. Ai fini di tale riscontro, occorre considerare anche il “possesso” su una porzione di immobile.

Secondo l’orientamento della Corte, se la normativa IMU annovera l’usufruttuario come soggetto tenuto al pagamento, lo stesso criterio deve applicarsi nella verifica delle condizioni necessarie per accedere alla riduzione. Ciò che rileva è la disponibilità giuridica qualificata dell’abitazione.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha escluso la riduzione al 50% dell’IMU per la comodante che, oltre ad essere proprietaria dell’immobile dato in comodato alla figlia, è contitolare del diritto di usufrutto di un immobile abitativo sito in un altro Comune. Tale arresto giurisprudenziale fa su che l’agevolazione sia inibita se il comodante concede una casa, ad esempio, al figlio, ma risulta titolare di usufrutto su un altro immobile abitativo diverso dalla sua abitazione principale e/o situato in altro comune, a nulla rilevando l’evenienza che l’usufrutto sia parziale o insista sull’intero immobile.

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