L’Agenzia delle entrate ha definito, con il provvedimento n. 123160/2026, i livelli di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2025 che consentono ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di accedere al regime premiale previsto dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 1/2024. Il provvedimento, in continuità con l’impostazione dell’anno precedente, individua una graduazione dei benefici in funzione del punteggio ISA conseguito, premiando non solo l’affidabilità del singolo periodo d’imposta ma anche la continuità del comportamento fiscale attraverso la media semplice dei punteggi dei due periodi consecutivi.
L’obiettivo è duplice: offrire semplificazioni concrete ai contribuenti più virtuosi e, allo stesso tempo, indirizzare le attività di controllo verso le posizioni considerate a maggiore rischio di evasione. Il cuore del regime premiale riguarda l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti. Il provvedimento distingue due diversi livelli di accesso. Per i contribuenti che raggiungono un punteggio ISA almeno pari a 9 per l’annualità 2025, ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 calcolato come media semplice dei punteggi ottenuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, è riconosciuto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 70.000 euro annui e per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP fino a 50.000 euro annui. Si tratta del beneficio massimo previsto dall’ordinamento.
Per i contribuenti che conseguono un punteggio ISA almeno pari a 8 ma inferiore a 9, ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 in media sul biennio 2024-2025, le soglie di esonero sono ridotte: 50.000 euro annui per i crediti IVA e 20.000 euro annui per i crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP. Analoga gradualità è prevista per l’esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. Con punteggio almeno pari a 9 (o media biennale pari a 9), il limite massimo è di 70.000 euro annui; con punteggio almeno pari a 8 (o media biennale almeno pari a 8,5), il limite scende a 50.000 euro annui. Il provvedimento chiarisce che tali soglie sono cumulative nell’anno, evitando così che il contribuente possa frazionare le compensazioni o le richieste di rimborso per aggirare i limiti fissati dalla norma.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’esclusione dalla disciplina delle società non operative (cosiddette società di comodo). Per beneficiare di questa importante agevolazione, che sottrae il contribuente al regime penalizzante previsto per le società che non raggiungono i ricavi minimi, è necessario un punteggio ISA almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2025, ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 calcolato come media semplice dei punteggi 2024 e 2025.
L’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici disciplinata dall’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 è invece riconosciuta ai contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 8,5 per l’annualità 2025, ovvero con livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 in media sul biennio. Si tratta di un beneficio significativo, perché limita la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito del contribuente sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, altro importante elemento del regime premiale, è ancorata a un punteggio ISA almeno pari a 8, con riferimento però alla sola singola annualità 2025 (non è prevista la media biennale per questo specifico beneficio).
Ciò significa che i contribuenti con voto 8 vedranno ridotti da cinque a quattro anni il termine entro cui l’Agenzia può notificare un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2025. L’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è condizionata al raggiungimento di un punteggio ISA almeno pari a 9 per il 2025, ovvero di una media biennale almeno pari a 9, con la precisazione che tale esclusione opera solo se il reddito accertabile non eccede di due terzi quello dichiarato.
Il provvedimento dedica infine attenzione ai contribuenti che esercitano contemporaneamente attività d’impresa e lavoro autonomo. In tali casi, l’accesso ai benefici premiali non è automatico: occorre che siano applicati gli ISA relativi a entrambe le categorie reddituali e che ciascun indice raggiunga autonomamente la soglia minima prevista per il beneficio richiesto. Se risultano applicabili più indici sintetici di affidabilità fiscale, è necessario che il punteggio attribuito a ciascun ISA sia pari o superiore alla soglia minima richiesta. In materia di controlli, il provvedimento conferma che i contribuenti con punteggio ISA pari o inferiore a 6 sono considerati a maggior rischio di evasione fiscale ai sensi dell’art. 9-bis, comma 14, del D.L. n. 50/2017, e pertanto potenzialmente destinatari di specifiche attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La scelta di individuare la soglia di rischio a 6 è stata effettuata sulla base dei dati dichiarativi più recenti, dai quali emerge che già a partire da punteggi pari a 8 i contribuenti mostrano in media livelli di reddito dichiarato superiori a quelli dell’intera platea ISA. Va infine ricordato che l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), disciplinato dal D.L. n. 13/2024, premia a prescindere dal voto ISA maturato nell’anno o nel biennio, rappresentando un canale agevolativo autonomo e alternativo.







