Regime forfettario: sì al credito d’imposta “start-up innovative”

L’ Agenzia delle Entrate avalla la possibilità di fruire del credito d'imposta "start-up innovative/Pmi" per coloro che operano in regime forfettario.

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Regime Fiscale Forfettario

Un importante chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate in materia di incentivi fiscali riconnessi agli investimenti in start-up innovative.

L’amministrazione finanziaria ha approfondito il quesito posto da un soggetto autonomo operante in regime forfettario il quale, in linea di principio, non poteva fruire della speciale detrazione (commisurata all’investimento) prevista dall’ articolo 29-bis, D.L. 179/2012, stante il peculiare meccanismo di determinazione dell’imposta sostitutiva dell’irpef che, come noto, non ammette detrazioni d’imposta.  Analoga problematica riscontravano i soggetti cd. incapienti che non dichiarano una sufficiente imposta lorda da cui poter scomputare la detrazione riconosciuta.

Il credito d’imposta alternativo alla detrazione

Al fine di facilitare l’accesso al beneficio fiscale, nel 2024 il legislatore ha introdotto una norma specifica volta a porre rimedio a questa limitazione. L’articolo 2, comma 1, L. 162/2024, prevede appunto che “qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Dunque, in presenza di imposta lorda non sufficiente ad accogliere l’intera detrazione, è possibile trasformare la detrazione in parola in un credito d’imposta. La norma non brilla per esaustività e chiarezza nella misura in cui non specifica quali altre imposte dovute possano essere prese in considerazione ai fini della diminuzione mediante credito d’imposta; appare invece abbastanza pacifica e illimitata la possibilità (alternativa) dell’utilizzo in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Contribuenti in regime forfettario: la risposta delle ‘Entrate’

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta all’interpello n. 29/2026, ha analizzato il caso prospettato da un contribuente-titolare di partita IVA che dichiarava di aderire al cd. regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L.190/2014 e che era intenzionato a voler beneficiare del credito di imposta per gli investimenti in startup e PMI innovative.

Secondo l’istante, in linea con i principi di neutralità fiscale e di parità di trattamento tra contribuenti, anche i soggetti in Regime Forfettario possono beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 2 della l. n. 162 del 2024. Infatti, pur non essendo soggetti a IRPEF in senso stretto, i soggetti che aderiscono al Regime Forfetario sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) e sono abilitati alla compensazione di crediti d’imposta tramite F24. L’Amministrazione interpellata ha sostanzialmente accolto la tesi sostenuta dal contribuente, precisando e confermando, in primis, che la particolare modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che aderiscono al Regime Forfetario non consente di ridurne l’ammontare utilizzando la detrazione, trattandosi essenzialmente di una detrazione dall’imposta (IRPEF) lorda. E’ tuttavia possibile, in tutti i casi di incapienza dell’Irpef, utilizzare il credito d’imposta corrispondente all’eccedenza non detraibile in compensazione, tra l’altro, anche del debito per l’imposta sostitutiva relativa al regime forfettario, nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

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