Reati tributari, la confisca valica la società-schermo

I beni della società "schermo " possono essere confiscati se sussistono elementi decisivi che provano la sovrapposizione strumentale tra società e autore del reato

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confisca sequestro

La confisca del profitto dei reati tributari può raggiungere beni formalmente intestati a una società diversa da quella che ha beneficiato dell’illecito, qualora l’ente intestatario costituisca un mero schermo attraverso il quale l’imprenditore conserva la disponibilità effettiva delle utilità patrimoniali. In tale situazione, l’attenzione si sposta sulla posizione della persona fisica condannata e sull’eventuale esistenza di altre strutture societarie utilizzate per detenere o amministrare il patrimonio.

E’ quanto si ricava dalla sentenza n.35864/2026, in cui  la Corte di Cassazione ha reso definitiva la confisca per equivalente di oltre 6.200 euro depositati sul conto corrente e sulla carta prepagata di una S.a.s.. riconducibile al soggetto attivo del reato.

Il reato era stato commesso dall’amministratore (socio accomandatario al 99% e titolare di una delega bancaria illimitata) in qualità di legale rappresentante di un’altra società, una S.r.l. dichiarata fallita.  La S.a.s. colpita fungeva in concreto da “società schermo”.

Il riferimento normativo centrale in materia è l’articolo 12-bis, n. 74/2000, che disciplina la confisca del prezzo o del profitto dei reati tributari, anche per equivalente, nei casi e alle condizioni previsti dalla disposizione.

Giova segnalare il dato decisivo della distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente; mentre la confisca diretta ha ad oggetto il profitto del reato o beni che ne costituiscano una trasformazione o un reimpiego, la confisca per equivalente invece consente di aggredire altri beni nella disponibilità del responsabile. E proprio tale ultima misura la Corte ha ritenuto essere applicabile al caso che ci occupa, perché ha consentito di aggredire i beni dell’altra società ritenuta “mero paravento” dietro cui si era nascosto il dominus.

L’ablazione, infatti, come stabilito dalla Corte, è scattata sui conti correnti della sas, ritenuta società “schermo” strumentale dell’imprenditore.

Una volta fallita l’impresa che ha beneficiato del profitto dei reati tributari, la confisca per equivalente disposta a carico dell’allora rappresentante legale, condannato in via definitiva, si è estesa ai conti correnti dell’altra società, dei quali l’imprenditore aveva la disponibilità.

Per attivare la confisca per equivalente sulla persona fisica (o sulle sue proiezioni societarie fittizie), non è inoltre stata necessaria una preventiva e infruttuosa azione esecutiva sul patrimonio dell’ente formale che ha beneficiato dell’evasione (la S.r.l. originaria, poi fallita), ma è stata sufficiente, invece, l’emersione di altri elementi obiettivi ad escludere la possibilità di procedere a una confisca diretta del profitto del reato.  Ai fini del superamento dello schermo societario, i giudici hanno valorizzato la totale sovrapposizione tra la sfera personale dell’indagato e la gestione della società. I parametri decisivi sono stati: una quota di partecipazione quasi totalitaria (99% delle quote come socio accomandatario); la qualifica di amministratore unico o di fatto; la presenza di una delega bancaria illimitata sui conti della società; la presenza di operazioni bancarie sospette non giustificate dall’oggetto sociale.

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