Ritenute di lavoro autonomo, versamenti con frequenza variabile: le soglie

Il Decreto Legislativo 1/2024 ha introdotto un’ulteriore soglia che incide sulla frequenza dei versamenti delle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni

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La nuova soglia introdotta dal decreto Adempimenti

L’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “decreto Adempimenti”, ha introdotto una soglia minima di 100 euro per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, disciplinate dagli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973. La disposizione stabilisce che, se l’importo dovuto con riferimento a tali ritenute non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno, precisando altresì che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. Le nuove disposizioni si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, come espressamente previsto dal comma 5 dell’articolo 9.

 Il meccanismo di funzionamento e la decorrenza

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/E/2024, nel commentare le disposizioni dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 1/2024, ha precisato che l’ammontare delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, qualora di importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l’importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro. Avuto riguardo dunque alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, nonchè provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, l’obbligo di versamento delle ritenute su base mensile (entro il giorno 16 del mese successivo) operate nei mesi da gennaio a ottobre, sussiste quindi solo al superamento dell’importo di 100 euro. Se il limite non viene raggiunto nel singolo mese, l’importo può essere cumulato con quello dei mesi successivi e versato entro il giorno 16 del mese in cui il cumulo supera la soglia, ovvero, in mancanza, entro il 16 dicembre dello stesso anno. Le ritenute operate nel mese di novembre devono in ogni caso essere versate, anche se di importo inferiore al minimo, insieme all’eventuale importo relativo ai mesi precedenti non versato perché inferiore alla soglia. Le ritenute operate nel mese di dicembre vanno invece sempre versate entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal loro ammontare.  A titolo esemplificativo, si ipotizzi il caso di un sostituto che nei mesi di febbraio, marzo e aprile dell’anno eroghi compensi a soggetti esercenti arti e professioni. Le ritenute operate sui compensi erogati a marzo, aprile e maggio sono pari, rispettivamente, a 20 euro, 90 euro e 130 euro. Il soggetto passivo, per effetto della novella normativa, può versare l’importo delle ritenute operate sui compensi di febbraio – in quanto inferiore a 100 euro – congiuntamente a quelle operate sui compensi di marzo, entro il 16 aprile. Le ritenute operate sui compensi di maggio saranno ordinariamente versate il 16 giugno, in quanto di importo superiore a 100 euro. Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che anche il regime di semplificazione in esame abbia natura facoltativa, potendo il sostituto d’imposta non applicarlo e continuare a effettuare i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 con l’ordinaria scadenza mensile, anche se di importo non superiore a 100 euro. La scadenza mensile rimane in ogni caso applicabile in relazione al versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre, in quanto il comma 4 dell’articolo 9 del D.Lgs n. 1/2024 stabilisce espressamente che tale versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, quindi entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare. La relazione illustrativa al decreto ha evidenziato come la norma in esame consenta di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute di importo poco significativo, riducendo quindi la frequenza dei pagamenti e gli adempimenti dei sostituti d’imposta.

Il coordinamento con il regime del D.P.R. n. 445/1997

La disciplina introdotta dall’articolo 9 del D.Lgs n. 1/2024 deve essere coordinata con l’altra misura di semplificazione prevista dall’articolo 2 del D.P.R. n. 445/1997, che prevede un versamento unitario delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta se soddisfano determinate condizioni: nell’anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti, e l’importo delle ritenute d’acconto per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro. Per tali ritenute è previsto un versamento cumulativo per ciascun periodo d’imposta, entro il termine stabilito per l’effettuazione del versamento a saldo delle imposte sui redditi. Anche in questo caso l’Amministrazione (nella  Risoluzione ministeriale 2 novembre 1998, n. 165), aveva chiarito che tale regime di versamento delle ritenute è facoltativo, poiché la norma in esame ha evidenti ed esclusive finalità agevolative, potendo pertanto il sostituto d’imposta continuare a effettuare i versamenti delle ritenute alle normali scadenze mensili.

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