Perdite fiscali, riporto e scomputo: le nuove regole dopo il correttivo Omnibus

Il D.Lgs. n. 148/2026 estende i limiti al riporto delle perdite anche ai trasferimenti indiretti del controllo e modifica la disciplina delle fusioni, mentre la risposta a interpello n. 172 del 2026 chiarisce quando le limitazioni possono essere disapplicate

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Operazioni straordinarie societarie

Il quadro normativo e i due momenti della disciplina

Il D.L. n. 148/2026, c.d. “correttivo Omnibus“, è intervenuto, agli artt. 7, 8 e 10, sulla disciplina del riporto e dello scomputo delle perdite fiscali, completando il percorso di riforma avviato dal D.L. n. 192/2024 e proseguito con il D.L. n. 84/2025 e il D.M. 27 giugno 2025. Il tema richiede di distinguere due momenti: la verifica della riportabilità delle perdite, ossia la possibilità di conservarle e trasferirle ai periodi successivi o nell’ambito di operazioni straordinarie, e il loro effettivo scomputo dal reddito imponibile, che resta soggetto alle ordinarie regole dell’art. 84 del Tuir.

I limiti al riporto e la norma di interpretazione autentica

L’art. 84, comma 3, del Tuir vieta la riportabilità delle perdite quando ricorrono congiuntamente il trasferimento o l’acquisizione da parte di terzi della maggioranza dei diritti di voto nella società che possiede le perdite e la modifica dell’attività principale effettivamente esercitata, rilevante se interviene nel periodo d’imposta del trasferimento o nei due precedenti o successivi. Il divieto non si applica se sono verificate le condizioni di vitalità della società che ha prodotto le perdite, definite dal comma 3-bis, e in tal caso le perdite sono riportabili per un importo non eccedente il valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima. L’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2026 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, stabilendo che il trasferimento della maggioranza si considera avvenuto anche quando oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite. L’intervento supera la prassi precedente che, con la risposta n. 39 del 2022, aveva limitato l’applicazione della disciplina ai soli casi di sostanziale identità tra controllante e controllata.

Le modifiche formali e il coordinamento con le altre posizioni fiscali

L’art. 8 del correttivo interviene su più aspetti. Da una parte, modifica il comma 3-quater dell’art. 84 del Tuir, sostituendo il generico riferimento ai “commi precedenti” con quello specifico “ai commi da 3 a 3-ter”, precisando l’ambito delle limitazioni applicabili anche alle altre posizioni fiscali riportabili, quali gli interessi passivi indeducibili e le eccedenze Ace. Dall’altra, modifica il comma 8 dell’art. 172 del Tuir, precisando che il risultato fiscale della società fusa o incorporata relativo alla frazione di esercizio deve essere determinato fino alla data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

La deducibilità delle perdite definitive realizzate in altro Stato membro

L’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2026 introduce il nuovo art. 181, comma 1-bis, del Tuir, che consente alla società residente in Italia che incorpora una o più società residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo di dedurre dal proprio reddito Ires le perdite delle società incorporate, determinate con le regole fiscali italiane, a due condizioni: che nei periodi d’imposta di realizzazione delle perdite e alla data di efficacia della fusione una delle società partecipanti controlli l’altra o tutte siano controllate dallo stesso soggetto; e che le perdite non possano più essere utilizzate nello Stato di residenza, in quanto la società ha cessato l’attività e alienato o dismesso tutti i beni relativi all’impresa. Il comma 1-quater estende il principio ai soggetti privi di assemblea ordinaria dei soci, per i quali è necessario detenere una partecipazione superiore al 50%. La relazione illustrativa precisa che la norma recepisce i principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, a partire dalla sentenza C-446/03 (Marks & Spencer), che ha sancito come costituisca restrizione alla libertà di stabilimento un diverso trattamento fiscale tra perdite di controllate residenti e non residenti, salvo che si tratti di perdite definitivamente irrecuperabili nello Stato estero.

Il caso della fusione inversa e la disapplicazione delle limitazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 172/2026, ha esaminato il caso di una fusione inversa in cui la target incorporava la società veicolo costituita per acquisirla. La target superava il test di vitalità ma non quello patrimoniale, mentre la società veicolo presentava situazione opposta. L’Amministrazione ha riconosciuto, per le posizioni non infragruppo, la possibilità di disapplicare le limitazioni dell’art. 172, commi 7 e seguenti, del Tuir, valorizzando la finalità della disciplina, diretta a contrastare il commercio di “bare fiscali“. Poiché la società veicolo era stata costituita per realizzare l’acquisizione, aveva utilizzato le risorse dei soci per tale finalità e le posizioni fiscali maturate erano collegate ai costi dell’operazione, non emergeva il fenomeno di indebita compensazione intersoggettiva che la norma intende contrastare. Per la perdita maturata nel periodo di retrodatazione della fusione, l’Agenzia ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 177-ter del Tuir, qualificando la posizione come infragruppo.

Il meccanismo ordinario di utilizzo delle perdite

Gli interventi normativi non modificano il meccanismo ordinario di utilizzo. Una volta verificato che la perdita è riportabile, trova applicazione l’art. 84, comma 1, del Tuir: le perdite possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo, per l’intero importo che trova capienza in tale limite. Fanno eccezione le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, purché riferite a una nuova attività produttiva, utilizzabili senza il limite dell’80%. Il procedimento si sviluppa quindi in due passaggi: prima occorre verificare se la perdita può essere riportata, tenendo conto dell’anno di formazione, dell’appartenenza a un gruppo, dei cambi di controllo anche indiretti e, nelle operazioni straordinarie, dei test previsti dal Tuir; solo successivamente si stabilisce quanto della perdita disponibile può essere scomputato dal reddito imponibile del periodo.

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