Si avvicina il termine previsto per il pagamento della seconda e/o ultima rata dell’ultima edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, varata con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ed annoverata come “rottamazione quinquies“. Giova ricordare che l’istituto ha permesso di definire – senza corrispondere le somme accessorie dovute a titolo di interessi, sanzioni e aggio di riscossione – i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972 (avvisi connessi al controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento delle posizioni.
A seconda dell’opzione selezionata dal contribuente in fase di istanza, il piano di estinzione del debito può essere variamente configurato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure in forma rateale con la previsione di un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Prossima scadenza: 30 settembre o 5 ottobre?
Coloro che hanno aderito, optando per la rateazione, devono tener presente queste scadenze per l’anno in corso:
- 31 luglio 2026;
- 30 settembre 2026;
- 30 novembre 2026.
Tuttavia, non sempre l’omesso puntuale versamento alle suddette date determina l’immediata decadenza dalla definizione agevolata.
In primis, a certe condizioni è possibile fruire della tolleranza di ulteriori 5 giorni rispetto alla scadenza ordinaria. Il legislatore, infatti, tollera l’inadempimento (contenuto appunto in 5 giorni), qualora la rata scaduta coincida con l’ultima rata del piano. Conseguentemente, il pagamento tardivo entro il 5 ottobre sarà ritenuto regolare nei casi di rateazione distribuita due sole tranche. Parimenti, la terza rata con termine previsto il 30 novembre 2026, sarà considerata tempestiva se il pagamento avviene entro il 5 dicembre, nei soli casi di dilazione in tre rate.
Un’ ulteriore moratoria permessa vige in linea generale per coloro che, avendo optato per la soluzione rateale, non si trovino in arretrato con una delle precedenti rate del piano, questa ipotesi verrà meglio approfondita nel successivo paragrafo.
Scadenza improrogabile per alcuni debitori
In caso di rottamazione con soluzione rateale, a differenza di quanto previsto per le precedenti definizioni, viene concessa la possibilità di omettere al massimo una rata del piano, purchè non sia l’ultima. Viceversa, il mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano, determina la decadenza dalla rottamazione e la revoca dei benefici accordati (cfr. Faq n. 10).
Queste le ricadute operative di siffatto assetto di regole: per coloro che non hanno ottemperato al pagamento della prima rata del 31 luglio 2026, sarà possibile rimediare versando la rata successiva in scadenza entro il 30 settembre 2026. Decade invece chi, non avendo ancora pagato la rata del 31 luglio, omette anche quella del 30 settembre. Diversa è la situazione del contribuente che, invece, è in regola col pagamento della prima rata: quest’ultimo non decade dalla definizione se omette la seconda rata del 30 settembre, a condizione che adempia al pagamento della successiva entro il 30 novembre.
Tale “differimento straordinario”, come già accennato, non si applica a coloro che hanno optato per il versamento integrale in unica soluzione entro lo scorso 31 luglio.
Le Faq 16 e 17 dell’Agenzia delle Entrate riscossione definiscono inoltre il coordinamento in caso di mancato pagamento di una rata – diversa dall’ultima – del piano, precisando che la somma pagata per la rata corrente, sarà imputata alla precedente rimasta integralmente/parzialmente insoluta.







