Con l’Ordinanza 20 settembre 2026, n. 25582, la Corte di Cassazione si è espressa sul criterio da adottare per individuare il momento di perfezionamento del reato rilevante ai fini dell’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di condotte che fanno insorgere l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000.
Nel caso in questione, la vicenda riguardava irregolarità penalmente rilevanti commesse nella dichiarazione Irpef “particolare” dei soci di una S.r.l. che avevano optato per il regime di trasparenza fiscale. L’Amministrazione finanziaria aveva accertato nei confronti della società un maggior reddito, imputandolo successivamente ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. Gli avvisi notificati ai soci erano soggetti al raddoppio dei termini di accertamento, in ragione della ravvisata sussistenza di fatti astrattamente riconducibili a un reato tributario.
I ricorrenti contestavano, tra l’altro, la tempestività degli accertamenti sostenendo che il reato dichiarativo si sarebbe perfezionato soltanto nell’anno successivo a quello cui il reddito si riferiva. Tale slittamento, di fatto, avrebbe impedito il raddoppio dei termini non ravvisandosi, nell’anno successivo (2010 anziché 2009) i presupposti per la realizzazione dell’illecito di rilevanza penale.
La Cassazione, tuttavia, ha rigettato tale impostazione, soffermandosi appunto sul rapporto tra il periodo d’imposta e il momento consumativo del reato dichiarativo.
La tesi prospettata dai contribuenti muoveva dalla considerazione che, trattandosi di un reato dichiarativo (“dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri”), la fattispecie penalmente rilevante si sarebbe perfezionata nell’anno successivo a quello di produzione del reddito, con la presentazione della dichiarazione.
Da ciò deduceva la conseguenza che il reato non avrebbe potuto giustificare il raddoppio dei termini relativamente al periodo d’imposta precedente. La Corte non ha condiviso l’impostazione perché essa confonde due momenti diversi: quello in cui si realizza il presupposto economico della violazione tributaria e quello in cui si perfeziona la fattispecie penale dichiarativa.
Se il maggior reddito concerne il periodo d’imposta 2009, il fatto che il reato dichiarativo si manifesti nel 2010 non modifica l’annualità alla quale quel reddito deve essere riferito. Gli Ermellini, riprendendo il principio già espresso dalla Corte (Cass. n. 17704/2021), hanno sancito infatti che il termine raddoppiato riguarda il periodo d’imposta cui la violazione si riferisce, mentre la circostanza che il reato dichiarativo si perfezioni successivamente non determina lo spostamento dell’annualità accertabile.
Altro profilo di grande interesse della pronuncia riguarda l’applicazione del maggior termine ai soci della società che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale.
La Cassazione ritiene che il maggior termine possa operare anche nei confronti del socio cui il reddito venga imputato per trasparenza, sebbene questi sia rimasto estraneo alla gestione societaria e non abbia personalmente posto in essere la condotta penalmente rilevante.
La ratio viene individuata nel principio di unitarietà dell’accertamento: infatti, nel regime di trasparenza, il maggior reddito accertato in capo alla società costituisce il presupposto necessario per la successiva imputazione ai soci secondo le rispettive quote. L’accertamento societario e quello dei soci non sono dunque fenomeni indipendenti, ma costituiscono segmenti di un’unica vicenda impositiva.
Particolarmente significativa è anche la questione della posizione del socio di minoranza: la Cassazione esclude che l’estraneità del socio alla gestione societaria sia, di per sé, idonea a impedire l’applicazione del raddoppio. La pronuncia consolida, pertanto, l’orientamento che tende a qualificare il raddoppio come elemento riferibile alla vicenda accertativa nel suo complesso, piuttosto che alla posizione soggettiva del singolo destinatario dell’avviso.
Ulteriore questione esaminata dalla Corte riguarda la motivazione dell’avviso notificato al socio: nel caso concreto, l’atto faceva riferimento all’accertamento emesso nei confronti della società, senza allegare il processo verbale di constatazione. La Cassazione ritiene tuttavia sufficiente il rinvio per relationem all’atto societario, valorizzando la possibilità del socio di conoscere la documentazione sociale e di esercitare i poteri di controllo riconosciutigli dall’ordinamento (per la S.r.l., in particolare viene in rilievo l’art. 2476, comma 2, c.c.).







