Credito gasolio autotrasporto 2026: domande entro il 20 settembre

Le imprese di autotrasporto con veicoli Euro V e VI possono richiedere fino al 15 settembre il credito d'imposta del 70% sulla maggiore spesa per il gasolio sostenuta da marzo ad agosto 2026, tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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Autotrasporto merci

Il quadro normativo e la misura agevolativa

L’art. 3 del D.L. n. 33/2026, convertito dalla L n. 79/2026, ha introdotto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese di autotrasporto, al fine di mitigare l’impatto dell’aumento eccezionale del prezzo dei carburanti conseguente alla crisi in Medio Oriente. La misura è stata successivamente prorogata e ampliata dal D.L. n. 63/2026 e dal D.L. n. 139/2026. Il Decreto Direttoriale del MIT, n. 301/2026, ha definito i criteri e le modalità attuative per il riconoscimento del ristoro, commisurato alle maggiori spese sostenute per l’acquisto di gasolio per la trazione di veicoli Euro V ed Euro VI nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026. Il credito è riconosciuto quale aiuto temporaneo di importo limitato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, ed è subordinato al rispetto del tetto di spesa di 386,2 milioni di euro: qualora le richieste accolte superino tale limite, gli importi erogati saranno riparametrati in proporzione tra tutti i beneficiari.

 

I soggetti beneficiari e i requisiti dei veicoli

Sono destinatarie del credito le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di autotrasporto merci conto terzi con veicoli di categoria N, Euro V o Euro VI, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché le imprese che svolgono trasporto di persone con autobus di categoria M2 e M3, Euro V o Euro VI, compresi i servizi di linea e il noleggio di autobus con conducente ai sensi della L. n. 218/2003. Le FAQ ministeriali chiariscono espressamente che le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio non possono beneficiare del ristoro. Il veicolo non deve necessariamente essere di proprietà dell’impresa: i mezzi detenuti mediante contratto di leasing risultano nell’elenco restituito dalla piattaforma, e in caso di noleggio da due diverse imprese nel periodo agevolato entrambi gli operatori possono indicare il mezzo, ciascuno per il periodo di disponibilità e i relativi acquisti di carburante. Non rilevano invece le targhe di rimorchi e semirimorchi, considerandosi esclusivamente i veicoli a motore. Resta necessario che il gasolio sia destinato alla trazione del veicolo, con esclusione, ad esempio, del carburante utilizzato per alimentare i gruppi frigoriferi installati sui semirimorchi.

 

I criteri di determinazione del beneficio

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli ammessi a ristoro in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto 2026, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026. Le FAQ ministeriali individuano il prezzo medio di riferimento in 1,39415 euro al litro, al netto dell’Iva. La piattaforma calcola automaticamente il ristoro massimo applicando la formula che sottrae al totale della colonna D del file fatture il prodotto tra i litri acquistati e il prezzo medio di febbraio. La prima verifica riguarda quindi il prezzo al quale sono stati effettuati i rifornimenti: le fatture relative a gasolio acquistato a un prezzo inferiore al parametro di febbraio non devono essere inserite nel file allegato all’istanza, mentre nel caso di documenti che comprendano acquisti sia sotto sia sopra il valore di riferimento, nell’importo rimborsabile devono confluire esclusivamente i costi relativi ai litri acquistati a un prezzo superiore. Un secondo controllo riguarda il momento dell’acquisto: il periodo interessato è compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026, ma ai fini dell’agevolazione non assume rilievo la data formale di emissione della fattura, bensì la data dell’acquisto del gasolio. Di conseguenza, una fattura emessa a marzo ma riferita a rifornimenti effettuati a febbraio deve essere esclusa, mentre può essere considerato un documento emesso a settembre quando riguarda carburante acquistato entro il 31 agosto.

 

La procedura di presentazione della domanda

Le imprese devono presentare l’istanza esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, raggiungibile all’indirizzo www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, entro le ore 23:59 del 20 settembre 2026 (termine oggetto di proroga nelle ultime ore con comunicato del Ministero dei Trasporti) L’accesso avviene mediante SPID di livello 2 o CIE da parte del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante, che può successivamente abilitare altri soggetti incaricati a operare per conto dell’azienda. Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva al 31 luglio 2026; le imprese che non risultino attive a tale data, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026, sono ammesse previa richiesta presentata al servizio di assistenza Sogei tramite la mail assistenza-creditogasolio@sogei.it. Per presentare l’istanza è necessario inserire le targhe dei veicoli ammessi al ristoro, dichiarare i litri di gasolio acquistati separatamente per ciascun mese, e allegare il file_fatture.xlsx, nel quale devono essere riportati i riferimenti della fattura, il tipo (CARB o NOCARB), l’importo al netto dell’Iva, l’importo del carburante rimborsabile netto e la nazione di emissione con codice a due cifre.

 

La compilazione del file fatture e la fruizione del credito

Il modello distingue l’importo complessivo della fattura dalla quota che concorre effettivamente alla determinazione del credito: nella colonna C deve essere indicato l’intero importo della fattura al netto dell’Iva, mentre nella colonna D deve essere riportato esclusivamente l’importo netto del gasolio ammesso al ristoro e utilizzato per i veicoli agevolabili. La distinzione è particolarmente importante nelle fatture di netting che comprendono, oltre al gasolio, anche benzina, metano, AdBlue, pedaggi o altri servizi. La dicitura CARB va utilizzata quando nella fattura compare almeno una targa dei veicoli riforniti; se il documento non contiene alcuna targa deve essere indicato NOCARB. Per le fatture elettroniche transitate attraverso il Sistema di Interscambio, nella colonna dedicata al riferimento del documento occorre riportare l’IdSdl, reperibile nel file metadati. Una volta trasmessa la domanda, la piattaforma rilascia un codice identificativo che consente di monitorare lo stato della pratica. Il credito concesso sarà visibile nel cassetto fiscale dell’impresa all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione “crediti agevolativi”, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir. Si segnala, infine, che il Consiglio dei ministri del 10 settembre 2026 ha approvato l’estensione del sostegno anche al mese di settembre, ma per la concreta applicazione della nuova proroga sarà necessario attendere le relative disposizioni attuative, restando fermo al 20 settembre il termine per le domande relative al periodo marzo-agosto 2026.

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