La disciplina in materia di reddito d’impresa detta stringenti regole di deducibilità delle spese per trasferte effettuate dal personale dipendente al di fuori dal territorio comunale. Nello specifico, il precetto normativo è enunciato all’articolo 95 del Tuir, laddove viene regolato il trattamento fiscale delle spese di vitto, alloggio e di viaggio, mediante la previsione di parametri e limiti giornalieri tassativi dell’ammontare deducibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, la nozione di costo enucleata dal legislatore appare alquanto controversa, stante la divergenza tra la definizione di costo trasfusa ai commi 3 e 3-bis (applicabile alla generalità delle imprese), e quella contenuta al comma 4, riferita alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci.
Nel primo caso, è inequivoco il riferimento testuale alle spese “sostenute”. Viceversa, al comma 4, non si ravvisa alcun richiamo espresso alle spese effettivamente sostenute, inducendo a ritenere che si possa trattare di deduzioni forfettarie. L’articolo 95, comma 4, Tuir prevede che “le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto”.
La disposizione, così come è strutturata, porta a ritenere che le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto ed iscritte negli appositi albi, possano dedurre un plafond di spesa giornaliera forfettariamente determinata in euro 59,65 (ovvero 95,80 in caso di trasferta).
Il tema è stato oggetto chiarimenti dell’amministrazione finanziaria resi in risposta ad una recente istanza di interpello (n.136/2026). Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’istante chiedeva lumi sulla possibilità di usufruire delle deduzioni “forfettarie”, previste dall’articolo 95, comma 4, del TUIR, a suo giudizio spettanti in ragione della qualifica soggettiva di impresa autorizzata all‘attività di autotrasporto merci. Più in dettaglio, l’impresa precisava di avvalersi sia di lavoratori direttamente assunti sia di addetti somministrati da agenzie specializzate, operanti con mansione di autisti. Ciò premesso, l’istante riteneva di potersi avvalere della deduzione menzionata, pur non erogando ai propri dipendenti alcuna indennità/rimborso, interpretando l’articolo 95, comma 4, Tuir alla stregua di una deduzione extracontabile riconosciuta ex lege a prescindere dall’assegnazione concreta di rimborsi o altro tipo di indennità.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha negato la legittimità della deduzione forfettaria, sottolineando che la norma concede “alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell’ipotesi di effettivo ”sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.” Pertanto, secondo questa ricostruzione, la deduzione non compete se il contribuente non provvede, de facto, a sostenere l’onere della trasferta.
Nell’argomentazione, l’amministrazione si è limitata a richiamare una risoluzione datata (n.39/E del 11 febbraio 2002) che tuttavia, non sembra entrare nel merito del concetto di spesa desumibile dalla lettura della norma.
Preme in ogni caso evidenziare che l’incertezza interpretativa permane, se si considera che i parametri indicati nel comma 4, sono chiaramente corrispondenti ad importi forfettariamente predeterminati, a differenza di quelli indicati nei commi 3 e richiamati dal comma 3-bis, i quali assurgono a limiti predeterminati da raffrontare all’effettiva spesa sostenuta così da imporre la ripresa a tassazione dell’eventuale eccedenza.
La tesi dell’amministrazione finanziaria, per altro verso, può essere condivisa alla luce del principio generale di certezza e oggettiva determinabilità della spesa previsto all’articolo 109, Tuir, che in questo caso non sembra essere “derogato” da una norma che brilli per chiarezza e completezza espositiva.
Giova ricordare che in sede di contenzioso incentrato su tali fattispecie, è comunque possibile invocare la disapplicazione delle sanzioni ex articolo 10, L.212/2000, secondo cui non si fa luogo all’irrogazione quando la violazione è dipesa da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.







