Accertamenti alle ASD: i costi presunti vanno riconosciuti

La Cassazione estende alle associazioni sportive dilettantistiche il principio affermato dalla Corte costituzionale

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Asd Reddito

Negli accertamenti nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere riconosciuti anche i costi sostenuti per la produzione dei maggiori ricavi accertati, ancorché determinati in via presuntiva. Diversamente, la ricostruzione del reddito si tradurrebbe nella tassazione del profitto lordo anziché di quello effettivo, in contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.

È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15946, che, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, estende anche alle associazioni sportive dilettantistiche il dovere di considerare i costi forfetariamente stimabili nell’ambito degli accertamenti fondati su presunzioni.

La controversia riguardava un’associazione che aveva applicato il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991, il quale consente la determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dall’attività commerciale entro i limiti fissati dalla normativa. La Suprema Corte, tuttavia, coglie l’occasione per affermare un principio destinato a operare ben oltre la specifica disciplina agevolativa.

Il Collegio richiama espressamente la sentenza n. 10/2023 della Corte costituzionale, con la quale è stato affermato che ogni accertamento fondato su ricostruzioni presuntive, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tenere conto dei costi necessari alla produzione dei ricavi recuperati a tassazione, anche quando il loro ammontare non sia puntualmente documentato ma possa essere determinato in via forfetaria.

Secondo la Cassazione, tale principio trova fondamento nell’art. 53 della Costituzione, che impone di assoggettare a imposizione la reale capacità contributiva del soggetto passivo. Un accertamento che recuperasse esclusivamente i ricavi, senza riconoscere i costi correlati, determinerebbe infatti la tassazione di un reddito meramente apparente, coincidente con il fatturato lordo e non con l’effettiva ricchezza prodotta.

La decisione assume particolare rilievo nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, nei cui confronti l’Amministrazione finanziaria contesta frequentemente l’indebita applicazione del regime di favore previsto dalla legge n. 398/1991, procedendo alla ricostruzione induttiva dei redditi commerciali. In tali ipotesi, l’Ufficio non potrà limitarsi a recuperare a tassazione i maggiori proventi accertati, ma dovrà riconoscere, sia pure in via estimativa, i costi necessari per la loro produzione.

L’ordinanza affronta anche requisiti formali accesso e permanenza nel regime agevolato. In particolare, viene ribadito che la mancata presentazione del modello EAS può costituire un elemento indiziario suscettibile di giustificare l’attività di controllo, ma non è di per sé sufficiente a determinare la decadenza dalle agevolazioni.

Viene dunque confermato il consolidato orientamento secondo cui la verifica dei presupposti richiesti per beneficiare del regime speciale non può arrestarsi al piano formale. L’affiliazione agli organismi sportivi costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente, essendo comunque richiesto che l’associazione dimostri in concreto l’effettivo svolgimento dell’attività istituzionale senza finalità lucrative, con il relativo onere probatorio a carico del contribuente.

L’aspetto di maggiore interesse della decisione resta, tuttavia, l’espresso riconoscimento del principio secondo cui il recupero a tassazione dei soli ricavi accertati risulterebbe incompatibile con il principio costituzionale di capacità contributiva.

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