Rottamazione-quinquies enti locali: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre

Dal 16 ottobre 2026 è aperta la procedura per aderire alla definizione agevolata dei carichi locali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: domande telematiche fino al 15 dicembre, tra area riservata e area pubblica, con pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali.

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Cartelle, avvisi bonari

L’ambito della misura e i carichi definibili

L’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/ 2026 e successivamente modificato dalla L. n. 113/2026, ha esteso la rottamazione-quinquies ai debiti tributari e non tributari affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dalle Regioni e dagli enti locali. La definizione riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Possono quindi rientrare nella misura, tra gli altri, l’Imu, la Tari, il bollo auto, le multe stradali e le altre sanzioni amministrative. Per le multe e le sanzioni non tributarie, la definizione consente di eliminare gli interessi e gli aggi, ma non la sanzione principale, che resta dovuta. Restano fuori dall’ambito applicativo i tributi locali gestiti in riscossione diretta o affidati a concessionari privati, per i quali la legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di introdurre autonome forme di definizione agevolata. L’elenco dei circa 1.500 enti aderenti è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la sua verifica rappresenta il primo passaggio preliminare per il contribuente.

 La verifica preventiva tramite il Prospetto informativo

Prima di presentare la domanda, il contribuente può richiedere il Prospetto informativo, che riporta l’elenco delle cartelle ammesse alla definizione e le somme dovute in caso di adesione, al netto degli eventuali diritti di notifica, delle spese per le procedure esecutive e degli interessi applicabili in caso di rateizzazione. La richiesta può essere effettuata attraverso due modalità. Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’accesso avviene con Spid, Cie o Cns oppure, per professionisti e imprese, con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate: entro dodici ore dalla richiesta il sistema invia un’e-mail con il collegamento per scaricare il documento, utilizzabile per cinque giorni. In alternativa, nell’area pubblica è possibile compilare il modulo online allegando la documentazione di riconoscimento: la procedura prevede tre comunicazioni, con convalida del primo link entro 72 ore e successivo download del prospetto, anch’esso valido cinque giorni. Gli intermediari fiscali possono richiedere il prospetto e presentare le domande per conto dei propri assistiti attraverso il servizio EquiPro.

La presentazione della domanda di adesione

Dal 16 ottobre 2026 e fino al 15 dicembre 2026 il contribuente può presentare la domanda di adesione esclusivamente in via telematica, scegliendo tra area riservata e area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nell’area riservata, dopo l’accesso con le credenziali digitali, il servizio visualizza direttamente i carichi che possono beneficiare della rottamazione, consentendo di selezionare con un semplice click le cartelle, gli avvisi o i singoli carichi da inserire nella richiesta, senza necessità di indicare i dati identificativi degli atti né di allegare documenti di riconoscimento: non è quindi indispensabile aver preventivamente richiesto il Prospetto informativo. Nell’area pubblica, invece, la domanda può essere compilata senza credenziali di accesso, ma allegando la documentazione di riconoscimento e indicando i numeri identificativi delle cartelle da includere, la modalità di pagamento prescelta e un indirizzo e-mail ordinario, non Pec, per ricevere le comunicazioni. In questa modalità possono essere indicate soltanto le cartelle contenenti almeno un carico ammesso alla definizione. È possibile aderire anche per un singolo carico contenuto in una cartella, indicandone lo specifico riferimento senza dover necessariamente includere tutti gli altri debiti del medesimo documento. Anche i carichi oggetto di contenzioso possono essere inseriti nella domanda, purché il contribuente indichi la rinuncia alle controversie relative alle cartelle interessate. In fase di compilazione deve essere sempre indicata la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione oppure a rate.

 La ricevuta e gli effetti della domanda

Le modalità di rilascio della ricevuta variano in base al canale utilizzato. Per le istanze presentate nell’area riservata, il contribuente riceve un’e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione, identificata dalla sigla R-DA-2026-ET. Nell’area pubblica la procedura si articola in tre passaggi: una prima e-mail con un link da convalidare entro 72 ore, a pena di annullamento automatico della richiesta; una seconda e-mail di conferma della presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; una terza e-mail, trasmessa solo se la documentazione allegata risulta corretta, contenente il collegamento per scaricare la ricevuta, valido cinque giorni. La presentazione della domanda produce effetti immediati sui carichi definibili: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle già intraprese, salvo che si sia già svolto il primo incanto con esito positivo; restano invece efficaci i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti, poiché l’adesione non ne comporta l’automatica cancellazione. Sono inoltre sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella richiesta. Per i debiti già compresi in piani di rateizzazione ordinaria, gli obblighi di pagamento sono sospesi fino al 31 marzo 2027, data di scadenza della prima o unica rata della definizione, alla quale le dilazioni relative ai carichi accolti vengono automaticamente revocate; quando il piano comprende sia debiti definibili sia debiti esclusi, la sospensione riguarda soltanto i primi e per gli altri il contribuente deve continuare a versare le rate.

 L’esito, il pagamento e la decadenza

Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’esito delle domande presentate, indicando, in caso di accoglimento, l’importo complessivo da versare, le scadenze, i moduli precompilati e le indicazioni per la domiciliazione bancaria. Per le istanze presentate nell’area riservata, la comunicazione e i relativi moduli saranno disponibili esclusivamente all’interno della medesima area. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro, con applicazione di interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027. La definizione diventa inefficace in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’unica soluzione, di due rate anche non consecutive oppure dell’ultima rata del piano; la tolleranza di cinque giorni è prevista esclusivamente per il versamento in unica soluzione e per l’ultima rata. Il mancato pagamento di una sola rata intermedia non determina immediatamente la decadenza, ma il versamento successivo viene imputato alla rata precedente rimasta insoluta, con la conseguenza che, in un piano di tre rate in cui venga omessa la seconda, il versamento finale sarà imputato a quest’ultima e l’ultima rata resterà insoluta, determinando la decadenza se non regolarizzata nei termini. In caso di inefficacia della definizione, le somme già corrisposte restano acquisite come acconto sul debito complessivo, riprendono i termini e le procedure di recupero e i carichi non possono più essere rateizzati ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

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