L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla valenza del decreto di omologa o della sentenza di un Tribunale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, in particolare riguardo all’applicazione dell’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli. Nella risposta n. 19/E/2026 l’Agenzia afferma, in sostanza, che una sentenza o un decreto di omologa attestanti lo stato di handicap grave non sono bastanti, da soli, per beneficiare dell’Iva ridotta al 4% sull’acquisto di veicoli: nel provvedimento giudiziario, per essere valido come titolo per gli sconti fiscali, devono essere indicate specificatamente le norme tributarie di riferimento.
Il caso prospettato
L’istante fa presente che con una sentenza emessa dal Tribunale nel 2011 è stato accertato il suo stato di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992 e che nel 2021 aveva acquistato un autoveicolo fruendo dell’aliquota Iva agevolata al 4% e dell’esenzione dal bollo. Poiché ha intenzione di sostituirlo con uno nuovo, chiede conferma del diritto a poter usufruire dell’Iva ridotta, non essendo mutate le sue condizioni fisiche, e richiama proprio la sentenza del 2011 che accertava l’handicap grave e l’impossibilità di deambulare autonomamente.
Il quadro normativo
Con la circolare n. 7/E/2018 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, “oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti: i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili (…) e i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli” (articolo 4, D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 32/2012).
Dai verbali delle commissioni mediche deve quindi risultare che il soggetto sia:
– affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione (articolo 30, comma 7, L. 388/2000);
– con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, L. 449/1997);
– non vedente (articolo 6, L. 488/1999 e articolo 50, L. 342/2000);
– sordo (articolo 6, L. 488/1999 ed articolo 50, L. 342/2000);
– sia affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, L. 388/2000).
Il decreto di omologa e la sentenza
Nella risposta n. 19/2026 l’Agenzia evidenzia che, come previsto dall’articolo 445-bis del c.p.c., “Nelle controversie in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente … istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.
In proposito, alla luce della normativa sopra descritta e illustrata nei documenti di prassi, la valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, in assenza di un preciso riferimento alle agevolazioni fiscali, trattandosi di questioni di natura sanitaria e non tributaria, presuppone la valutazione di aspetti che esulano dalla competenza dell’Agenzia, tanto che il legislatore, con l’articolo 4 del citato D.L. 5/2012, ha espressamente demandato ad altre Amministrazioni l’accertamento dei requisiti sanitari richiesti.
In assenza dei requisiti richiesti, il decreto di omologa non è sufficiente per confermare l’applicazione dell’Iva agevolata sull’acquisto di veicoli.
La Guida dell’Agenzia
Lo stesso dicasi per la sentenza emessa da un giudizio ordinario, nell’ipotesi in cui il verbale sanitario sia stato impugnato: anche la sentenza, priva delle indicazioni esplicite sulla sussistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, non può essere utilizzata se si limita a riconoscere genericamente lo stato di handicap o di invalidità.
In proposito, per l’interpretazione delle condizioni di accesso ai benefici fiscali, nella risposta n. 19/2026 l’Agenzia fa espresso riferimento alla “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, aggiornata al 24 dicembre 2025.
In particolare, alla pagina 18 è stato introdotto il paragrafo “Impugnazione del verbale”, nel quale è precisato che “In caso di mancato accoglimento dell’istanza per l’accertamento sanitario o di accoglimento solo in parte, il soggetto interessato può adire l’Autorità giudiziaria competente”. Nella Guida è specificato che l’azione giudiziaria può rendersi necessaria non solo in caso di diniego del riconoscimento, ma anche quando il verbale sanitario è formulato in modo generico, in assenza di elementi descrittivi idonei e se non risulta il collegamento tra condizione sanitaria e agevolazioni tributarie.
Anche la sentenza, dunque, deve contenere l’indicazione espressa delle norme fiscali che attribuiscono il diritto all’agevolazione ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 5/2012.
La risposta
In conclusione, poiché nel caso oggetto di interpello l’istante ha prodotto una sentenza che non contiene i riferimenti alla normativa fiscale previsti ai fini del riconoscimento dei benefici in questione, in linea con la normativa e la prassi richiamata, l’Agenzia ritiene che nella fattispecie la documentazione a supporto dell’istanza non sia sufficiente a richiedere l’Iva ridotta con aliquota al 4% per l’acquisto dei veicoli riservata alle persone con disabilità.







